Statuto dell’Associazione Valdisole Solidale Onlus

TITOLO I   DENOMINAZIONE, SCOPO e SEDE

Articolo 1

Si costituisce autonomamente tra un gruppo di persone, di associazioni e di enti una associazione con scopi umanitari denominata “Valdisole Solidale”.

Articolo 2

“Valdisole Solidale” è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, è aconfessionale e apartitica e persegue il fine della solidarietà sociale, civile e culturale. Essa ha per scopo l’organizzazione di aiuti economici da destinarsi a interventi di solidarietà internazionale nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 3

La sede dell’associazione è fissata in Vermiglio Via di Casalina 75.


TITOLO II   ASSOCIATI

Articolo 4

Sono soci le persone e le associazioni o enti che mediante i loro rappresentanti intervengono nell’atto costitutivo dell’Associazione “Valdisole Solidale”. Possono inoltre essere soci tutte quelle persone o associazioni che condividendo lo spirito e le norme del presente statuito si impegnino nelle attività proposte dagli organi sociali per il raggiungimento dello scopo sociale. Il socio ha diritto di partecipare attivamente a tutte le iniziative che l’Associazione promuove.
Non è prevista alcuna tassa di iscrizione.

Articolo 5

La qualità di socio si perde per volontarie dimissioni o per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Comitato Coordinatore dell’associazione “Valdisole Solidale” previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli o abbia mancato ai doveri sociali.


TITOLO III   ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Sono organi dell’associazione:

  1. L’Assemblea Generale dei soci
  2. Il Comitato Coordinatore
  3. Il Presidente
  4. L’Organo di controllo

Articolo 7

L’assemblea è costituita dal Presidente dell’associazione “Valdisole Solidale”, dai membri del Comitato Coordinatore e da tutti i soci. L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; essa può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il mese di dicembre di ciascun anno per deliberare:

  • relazione sull’attività svolta nell’anno in corso
  • consuntivo delle entrate e spese per l’anno in corso
  • presentazione dell’attività e progetti
  • elezione mediante votazione del Presidente e dei membri del Comitato Coordinatore

Articolo 8

Il Comitato Coordinatore è composto fino ad un massimo di 10 (dieci) membri preferibilmente espressione delle associazioni di volontariato della Valle e nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
Il Comitato coordinatore dura in carica due anni.
Sono compiti del Comitato Coordinatore:

  1. eseguire le delibere dell’assemblea dei soci
  2. compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
  3. predisporre i regolamenti a disciplina delle singole attività
  4. progettare le varie attività dell’associazione nominando per ciascuna i responsabili
  5. presentare domanda di contributo alle autorità statali, regionali, provinciali o a enti in genere
  6. deliberare la convocazione dell’assemblòea ordinaria e straordinaria, fissandone l’ordine del giorno

Articolo 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Coordinatore.
Vigila e dirige le attività dell’associazione.Sottoscrive tutti gli atti sociali.

Articolo 10

L’organo di controllo si compone di tre membri.
Lo stesso viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica per 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’organo di controllo sorveglia l’amministrazione, controlla le entrate e le uscite riferendo le proprie conclusioni all’Assemblea dei soci e occorrendo al Comitato Coordinatore per la correzione di eventuali errori o per dare all’amministrazione l’indirizzo dovuto.


TITOLO IV   ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11

L’esercizio sociale si apre il 1° novembre e si chiude il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 12

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 13

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.